Il ministro Renato Brunetta, con una direttiva diramata 26/5/2009, fornisce le indicazioni per un suo "giusto bilanciamento" tra i diritti individuali del dipendente e il potere di controllo dell'amministrazione.
"Deve essere rispettato il principio di proporzionalità, che si concretizza nella pertinenza e non eccedenza delle attività di controllo. E' in ogni caso esclusa l'ammissibilità di controlli prolungati, costanti e indiscriminati".
I lavoratori devono essere informati preventivamente dell'esistenza di dispositivi di controllo installati. Alle amministrazioni consiglia l'uso di sistemi e filtri che prevengano l'accesso a siti inseriti in una sorta di black list o il download di file o software particolari.
Ciò significa che le amministrazioni devono giustificare, motivandolo, un eventuale controllo e questo può durare un periodo massimo da prevedere nel regolamento dell'amministrazione (da stilare insieme alle organizzazioni sindacali).
Questo regolamento deve essere certamente discusso con i sindacati dei lavoratori, i quali devono approvarlo e successivamente portato a conoscenza di ogni singolo lavoratore che utilizza sistemi informatici.
Non so quanti nel sindacato a livello aziendale siano capaci di confrontarsi con l'amministrazione su questi aspetti. Si confiderà sulla loro consapevolezza e, dunque, consultazione di persone che abbiano effettiva esperienza.
La direttiva invita l'amministrazione a creare una blak list di siti non accessibili, acconsentirne altri per assolvere incombenze amministrative e burocratiche private senza allontanarsi dal posti di lavoro, purchè «L'utilizzo delle risorse Ict da parte dei dipendenti, oltre a non dover compromettere la sicurezza e la riservatezza del sistema informativo, non deve pregiudicare ed ostacolare le attività dell'amministrazione o essere destinato al perseguimento di interessi privati in contrasto con quelli pubblici»
In pratica l'amministrazione deve predisporre misure per ridurre il rischio di usi impropri di internet e viene ricordato quanto previsto dal Codice di comportamento («Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio»).
Il dipendente, precisa la deliberazione, ha anche l'obbligo di impedire che altri utilizzino indebitamente il PC, citando i principi contenuti nelle linee guida del Garante (deliberazione 1° marzo 2007 n. 13) per l'utilizzo nei luoghi di lavoro della posta elettronica e di internet.
Il datore di lavoro può riservarsi di controllare l'effettivo adempimento della prestazione di lavoro e il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, ma nel rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori, tenendo conto, in particolare, di quanto dettato dallo statuto dei lavoratori, che prevede il divieto di installare apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Per esempio, il datore può verificare se vi è stato un indebito utilizzo della connessione alla grande rete da parte del dipendente, ma non può indagare sul contenuto dei siti visitati. I lavoratori devono, inoltre, conoscere a quali controlli sono sottoposti, le modalità di trattamento dei dati e le eventuali sanzioni previste.
Rimane intatta la tutela della segretezza nell'utilizzo della posta elettronica. Le amministrazioni, dunque, devono esplicitare regole e strumenti per l'utilizzo delle e-mail, contemperando le esigenze di un corretto svolgimento della vita lavorativa e prevenendo inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori e la violazione della segretezza della corrispondenza.
E' ovvio che il medico, l'infermiere o il tecnico che naviga su internet alla ricerca di informazioni utili alla propria professionalità, per aggiornamento ed altro utilizza la rete per scopi meritevoli, utili, assolutamente da incoraggiare.
Naturalmente, è possibile imbattersi in curiosità informative, durante la navigazione, che esulano da fini lavorativi o assimilabili, l'importante sarà, anche qui, il rispetto della proporzionalità. In pratica, se il medico nelle sue ricerche viene attratto da una notizia di borsa o un articolo di sport e va a leggerlo purché sia sporadico e minoritario non può essere sanzionato. Tutti sappiamo che navigare su internet prevede percorsi accidentali, interessi suscitati da pubblicità, ecc. Non è raro utilizzare la grande rete da casa per una vacanza e poi ritrovarsi in tutt'altri argomenti.
Tutto ciò premesso, non c'è dubbio che l'intera problematica, nei suoi riflessi giuridici e normativi, andrebbe esaminata alla luce dell'impossibilità di imporre un preciso protocollo inelutibile. Appaiono infatti illusoire e irrealistiche, come affermato in Francia dalla CNIL, organo di protezione della privacy, in un pregevole rapporto intitolato "La cybersurveillance des salariés dans l'entreprise" del marzo 2001, una proibizione assoluta dell'uso per scopi personali degli strumenti tecnologici in ambiente lavorativo è illusorio.
Sarebbe anche improprio che l'amministrazione da un lato incita il personale all'uso dei mezzi informatici e di internet per migliorare l'efficienza, dall'altro lo terrorizza, imporrebbe al dipendente di imparare ed acquisire varie conoscenze fuori dall'ambito lavorativo, trasformando il suo tempo libero in un prolungamento del lavoro. Il datore di lavoro infatti deve prevedere l'aggiornamento del dipendente, in mancanza egli provvede autonomamente ed il datore di lavoro se ne avvantaggia, non può dunque pretendere "la botte piena e la moglie ubriaca".
Il documento ministeriale di cui si è discusso possiamo scaricarlo da qui. Il documento sarà sempre disponibile, non è necessario stamparlo. L'articolo proseguirà ad essere aggiornato e migliorato.






