Associazione Salute

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Modulo esenzione ticket per reddito con istruzioni

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ticket-esenzione-per-redditoLe ASP e ASL spendono migliaia di euro per la gestione dei propri siti web che, la bassa cultura e gli interessi dei direttori, marginalizza a vetrina di autopromozione oltre alla pubblicazione di pochi documenti obbligatori, non intravedendo che i nuovi strumenti potrebbero creare un rapporto interattivo con l'utenza. Ma proprio questo forse li terrorizza!

Spesso i siti delle ASL/ASP sono poveri di informazioni utili, ma l'ASP5 di Messina batte tutti. Infatti è ritenuto scadente (classifica blog e siti di Messina), non solo per lo svolazzamento di immagini fastidiose, ma per la mancaza di informazioni fondamentali che, implicitamente, ci si aspetta di trovare.

Cercare il modulo per ottenere l'esenzione ticket per reddito è attualmente impresa ardua. Quasi tutte le ASL obbligano gli assistiti a recarsi negli uffici per ritirare il modulo e, se fortunati, sarà possibile compilarlo per presentarlo subito, ma se manca un documento o un'informazione bisognerà tornare... E comunque fare una fila.

In tempi di crisi e prezzi del carburante crescenti, sembrerà anacronistico parlare ancora di tempo sprecato, inquinamento e congestione del traffico. In Italia, ancora nel 2012 in barba a qualsiasi Legge sulla dematerializzazione di atti amministrativi, obbligo dell'informatizzazione della P.A. e richiesta pressante all'uso di documenti elettronici in sostituzione della carta, si obbligano i cittadini a viaggi, magari solo per recuperare un semplice modulo. 

Sostituendoci alla mancanza della PA, si offre qui la  possibilità di scaricare il modulo richiesta esenzione ticket sanitario per reddito.

Il modulo sopra è generico, pertanto potrebbe non corrispondere fedelmente a quanto richiesto dall'ASL o ASP di residenza, ma è ragionevolmente valido, contenendo tutte le parti ritenute essenziali alla domanda da presentare.

Per i residenti in Sicilia si consiglia di scaricare il modulo sotto:

La Regione Sicilia ha predisposto il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALL’ESENZIONE DAL PAGAMENTO TICKET PER REDDITO da presentare all'ASP.

Il modulo, con tutta la documentazione allegata, si può anche inviare per posta elettronica certificata PEC, risparmiandosi l'ennesima fila! Può essere che poi l'Asl o l'Asp inviano il certificato con lo stesso mezzo, ma questa rimane solo una speranza!

Nel caso di dubbi o necessità di chiarimenti rispetto alla compilazione dell’autocertificazione è opportuno rivolgersi all’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) dell'ASL o ASP o appositi uffici. Nel caso di dubbi riguardo alla propria situazione reddituale è opportuno rivolgersi all’Agenzia delle Entrate, agli sportelli fiscali dei Patronati, ai CAF e altri soggetti che offrono assistenza fiscale.

A seguire le istruzioni per la compilazione del modulo per ottenere l'esenzione.

1) La dichiarazione è resa dall’interessato

La dichiarazione è resa dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:

• genitore esercente la potestà, se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
• tutore se l’interessato è soggetto a tutela;
• amministratore di sostegno se l’interessato ne è soggetto.
• interessato con l’assistenza del curatore se l’interessato è soggetto a curatela;

2) Per reddito complessivo lordo ai fini dell’esenzione

E' da intendersi il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno precedente, come somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili dei singoli membri del nucleo familiare, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

  • mod. CUD parte B punto 1,
  • mod. 730 rigo 6,
  • mod. UNICO persone fisiche rigo RN1.

3) Compongono il nucleo familiare fiscale

Oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51. Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale.

Familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51, ovvero:

  • - coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • - figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51 senza limiti di età anche se non conviventi o residenti all’estero. 

Se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti “altri familiari a carico”):

a). il coniuge legalmente ed effettivamente separato
b). i discendenti dei figli
c). i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
d). i genitori adottivi
e). i generi e le nuore;
f). il suocero e la suocera;
g). i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
N.B.: I soggetti, pur conviventi, che dispongono di redditi propri, costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

4) Esenzione per soggetti disoccupati:

Il termine “disoccupato “ è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato, per qualunque motivo, un'attività di lavoro dipendente (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) e sia iscritto all'Ufficio del lavoro, in attesa di nuova occupazione.

a) Condizione di disoccupazione: ai fini dell’esenzione dal ticket si considerano disoccupati i soggetti iscritti negli elenchi dei Centri per l’Impiego (ex Uffici di Collocamento) all’atto della prescrizione, e che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze (non lavoro autonomo).

  I titolari di rapporto di lavoro dipendente non possono essere considerati disoccupati, ai fini dell’esenzione dal ticket, anche se l’impegno orario è inferiore alle venti ore settimanali e anche se sono iscritti presso i Centri per l’impiego o gli altri organismi autorizzati o accreditati (come prevede una nota del Ministero della Salute nota Ministero Salute, Dipartimento per l'Ordinamento Sanitario del 14 Maggio 2003   prot.100/SCPS/Que/4,6403).

  L'iscrizione ai Centri per l'Impiego può essere anche autocertificata.

b) Condizione di reddito: l’esenzione opera se oltre allo status di disoccupato il soggetto appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’ultima all’anno precedente non superiore a Euro 8.263,31 aumentato a Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. L’esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

5) Esenzione per soggetti con età superiore a 65 anni:

L’esenzione viene rilasciata con validità illimitata, ma ogni anno l’assistito è tenuto a verificare che le sue condizioni reddituali rimangano tali da poter aver diritto a tale esenzione, ovvero di non superare il tetto di 36.151,98 euro per il nucleo familiare. Qualora si accorga di superare tale tetto, è tenuto a darne comunicazione all’azienda, richiedendo la revoca del certificato.

 


 

VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

In tutti i casi, ad eccezione di quelli in cui l’assistito ha età superiore ai 65 anni, il certificato ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso o fino alla scadenza indicata nel certificato di esenzione.

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni, il certificato ha validità fino al 31/12 e comunque non oltre il giorno del compimento dei 6 anni di età.

Per gli assistiti di età superiore ai 65 anni, il certificato ha validità illimitata, o comunque fino ad eventuale
comunicazione di cambiamento della condizione reddituale da parte dell’assistito.

Per gli assistiti che hanno l’assistenza temporanea (es: presso azienda diversa da quella di residenza), la validità del certificato non può superare la data di scadenza dell’assistenza.

PERDE IMMEDIATA VALIDITÀ IN TUTTI I CASI IN CUI LE CONDIZIONI IN ESSA DICHIARATE NON SUSSISTANO PIÙ (ad esempio: cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell’anno precedente, ecc.).

IL DICHIARANTE È TENUTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE DEL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’ESENZIONE.

Annullamento del certificato:

Qualora, nei primi mesi dell’anno, il dichiarante non sia in possesso delle informazioni inerenti i suoi redditi, utili ai fini della compilazione dell’autocertificazione, potrà compilare l’autocertificazione sulla base di un reddito presunto, nel momento in cui è in possesso di dati certi (CUD, modello 730, modello UNICO) deve comunicare l’eventuale rettifica se il reddito risulta superiore alla soglia prevista, richiedendo l’annullamento dell’autocertificazione rilasciata e pagando il ticket dovuto per le prestazioni fruite in regime di esenzione da inizio anno.

Revoca del certificato di esenzione per reddito

Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno, nel corso della validità del certificato, delle condizioni per beneficiare dell’esenzione (cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione ecc). L’azienda provvederà al ritiro e distruzione del certificato di esenzione (scarica modulo di revoca esenzione).

Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

Le ASL o ASP, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del DM 11 Dicembre 2009, è tenuta a controllare il contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati.

Si ricorda che l’autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all’art 76 del DPR 445/2000.

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