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Pensione obbligatoria a 40 anni per gli statali

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Il governo britannico sta pianificando di eliminare da ottobre del 2011  l’età pensionabile obbligatoria, al momento fissata a 65 anni. Attualmente un’azienda può obbligare un dipendente al “retirement” una volta raggiunto quell’età, senza dover pagare compensazioni economiche.

In Italia i dipendenti pubblici (che si vuole equiparare al privato) saranno pensionabili al raggiungimento di 40 anni di contributi, compresi quelli figurativi, ma non proprio tutti, sono esclusi dalla sua applicazione magistrati, professori universitari, dirigenti, medici responsabili di struttura complessa! La legge non è sempre uguale per tutti, soprattutto con chi detiene un potere.

Da tempo è arrivata quindi la “super-rottamazione” per gli statali. Già dall’inizio di quest’anno le amministrazioni possono mandare a casa tutti i dipendenti che hanno raggiunto i 40 anni di contributi. Finora però alla norma si è data un’interpretazione ristretta: per calcolare la soglia di 40 anni contano solo gli anni di lavoro reale, mentre non valgono quelli della laurea e del servizio militare (i cosiddetti “contributi figurativi”). Includendo invece nel conto anche i contributi figurativi, il numero di dipendenti pubblici che hanno maturato 40 anni di contributi crescerebbe notevolmente.

Rientrerebbero nel limite, ad esempio, tantissimi medici che hanno riscattato gli anni dell’università e della specializzazione.

La novità approvata, che vale per il triennio 2009-2011, cancella infatti il riferimento alla contribuzione «effettiva» previsto dal ddl Brunetta e fa dunque rientrare nel computo anche i contributi figurativi e quelli legati ad esempio del riscatto degli anni di laurea e alla leva. Escluso alcuni, ovviamente...

La misura riguarda tutte le pubbliche amministrazioni (tra cui la scuola, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le Comunità montane, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale). «Le pubbliche amministrazioni – si legge nel testo – possono a decorrere dal compimento di anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente» risolvere «unilateralmente il rapporto di lavoro e di contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi fermo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici».

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