L’attività libera professionale intramoenia (ALPI) costituisce una modalità di erogazione delle prestazioni lavorative da parte del personale sanitario, caratterizzata dall’utilizzo delle strutture ambulatoriali pubbliche, ma con le stesse modalità di svolgimento tipiche di uno studio privato: il personale, medico e non, è infatti tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa sostenuta è detraibile dalle imposte.
In merito alla regolamentazione dell’attività intramoenia per il personale sanitario non medico: infermieri, tecnici di radiologia o di laboratorio, nonché logopedisti e fisioterapisti; per i quali non sussiste un apposito albo professionale si chiede se, nello svolgimento dell’attività intramoenia, sia possibile:
- non assoggettare i compensi derivanti dalle predette prestazioni agli obblighi contributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato;
- ritenere le prestazioni in oggetto escluse dall’ambito di applicabilità delle limitazioni in materia di orario di lavoro (riposi giornalieri, settimanali, straordinario ecc.) di cui al D.Lgs. n. 66/2003.
Tale attività intramoenia può essere espletata da tutti gli specialisti, dipendenti delle ASL/ASP o dall’Azienda ospedaliera, che hanno scelto l’esclusività del rapporto di lavoro con i suddetti Enti Pubblici.
È necessario, infatti, che il personale abbia rinunciato a svolgere l’attività libero professionale al di fuori delle ASP (ASL) o Aziende Ospedaliere e la presti esclusivamente all’interno del servizio pubblico, servendosi delle strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale stesso.
Ciò detto, è opportuno ricordare che, per ormai consolidata giurisprudenza, ogni prestazione di fatto di un’attività economicamente suscettibile di valutazione, può indifferentemente formare oggetto di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, a seconda che ricorra o meno l’assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. Lav., 28 luglio 2008, n. 20352).
Nello specifico, l’attività intramoenia consiste nell’erogazione dell’attività lavorativa in piena autonomia, sia per quanto concerne i modi sia i tempi di svolgimento della stessa: la prestazione è, infatti, soggetta al pagamento di un compenso liberamente stabilito dal professionista ed approvato dalla Direzione Sanitaria e viene svolta rigorosamente al di fuori dell’orario di lavoro.
Pertanto, tenuto conto delle specifiche modalità di determinazione dei tempi e dello svolgimento della suddetta attività – salvo diverse modalità della prestazione lavorativa da verificare caso per caso – appare chiaro che la stessa costituisce una prestazione libero professionale autonoma.
Ne conseguirebbe che i compensi derivanti dalle predette prestazioni non vanno assoggettati
agli obblighi contributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato, in quanto l’art. 50, comma 1 lett.e), TUIR dispone l’assimilazione dei compensi per l’attività libero professionale intramuraria a quelli propri del rapporto di lavoro dipendente, ai soli fini fiscali.
L'attività intramoenia svolta da personale non medico è di natura libero professionale autonoma; pertanto, i compensi che ne derivano non sono soggetti agli obblighi contributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato. Inoltre come per l'attività intramuraria non trovano applicazione le limitazioni in tema di orario di lavoro di cui al D. Lgs. 66/2003, come riposi giornalieri e straordinari. (fonte: Ministero del Lavoro)