Non conosciamo ancora il testo del parere espresso ieri sera (18 marzo) dal Consiglio superiore di sanità sulle modalità di utilizzazione della RU 486. Sappiamo quanto ci ha riferito il ministro Fazio e su quello ci esprimiamo. La pillola, secondo il Css, deve essere somministrata solo in regime di ricovero ordinario. Quindi, niente day hospital, come hanno invece deciso alcune regioni italiane e come si fa in tutti i paesi del Mondo, che usano da anni questo farmaco abortivo alternativo all’intervento chirurgico.
Il paradosso è che la donna che abortirà chirurgicamente lo potrà farà in day hospital, quella che avrebbe preferito evitare il bisturi lo dovrebbe invece fare restando chiusa in ospedale (senza motivo e con evidente stress psicologico) per tre giorni. Ma, ribattono da mesi i fautori di questa tesi: “va fatto per tutelare la salute della donna”. Bugie. Il vero motivo è annullare di fatto ragioni e convenienza dell’aborto farmacologico. Un obiettivo da inquadrare nella nuova crociata contro il diritto della donna ad una scelta responsabile in tema di aborto portata avanti da molti esponenti dell’attuale maggioranza e da diversi neo con dell’opposizione.
Visto che i reiterati tentativi di affossare la 194 sono ripetutamente falliti, la battaglia contro la RU 486 serve a intaccare lo spirito stesso del dettato legislativo che ha sempre posto salute fisica e psichica della donna al primo posto. Ma comunque nel pieno rispetto delle decisioni e dell’autonomia della donna stessa.
In proposito non sappiamo se il Css abbia o meno affrontato anche questioni giuridiche entrando nel merito della legittimità o meno dell’uso in day hospital della pillola rispetto a quanto contemplato dalla 194. Resta il fatto che, anche in questo caso, la lettura della legge in chiave restrittiva e anti day hospital cozza vistosamente con quanto effettivamente scritto e voluto dal legislatore del 1978. E questo perché: in nessun comma della legge è detto che l’aborto debba avvenire obbligatoriamente in regime di ricovero ordinario in ospedale. Al contrario, è previsto che esso possa avvenire anche “presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione” (art.8). Ma anche presso case di cura autorizzate dalla regione (sempre art.8). Inoltre viene chiaramente detto che la degenza in ospedale per l’aborto è una eventualità ma non la prassi (articoli 8 e 10). E, infine, viene esplicitamente previsto che si debba promuovere “l’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza” (art. 15). [da il bisturi]
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